Attestati di formazione sulla sicurezza: cosa devono sapere le aziende sulla validità

Attestato di formazione

Spesso le Aziende chiedono chiarimenti in merito alla validità degli attestati di formazione in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro. A seguito dell’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni 2025, è importante fare chiarezza su alcuni punti fondamentali, validi per tutti i settori produttivi.

Cosa deve contenere un attestato valido?

Perché un attestato di formazione o aggiornamento sia riconosciuto a livello nazionale, in base al punto 6 della Parte I dell’Accordo Stato Regioni 2025, deve contenere questi elementi minimi:

  • chi ha erogato il corso (ente o società di formazione);
  • i dati anagrafici del partecipante;
  • il tipo di corso seguito, con riferimento normativo e durata;
  • le modalità di erogazione (in aula, online, blended);
  • la firma del legale rappresentante del soggetto formatore;
  • data e luogo del corso.

Gli attestati valgono in tutta Italia?

Sì. Se rilasciati da soggetti autorizzati e con tutti gli elementi minimi richiesti, gli attestati sono validi su tutto il territorio nazionale, a prescindere da dove si sia svolto il corso o dalla sede aziendale del partecipante.

Cosa succede agli attestati già conseguiti?

Nessun problema: gli attestati ottenuti prima dell’Accordo 2025 restano validi, purché fossero già conformi alla normativa vigente al momento del rilascio. Naturalmente, rimane l’obbligo di rispettare le scadenze degli aggiornamenti periodici previsti per ciascun ruolo o corso.

👉 Per le aziende questo significa due cose importanti:

  1. Non è necessario rifare la formazione già effettuata, se in regola.
  2. In caso di nuove attività formative, è bene assicurarsi che l’ente erogatore sia qualificato e che l’attestato riporti tutti gli elementi richiesti dall’Accordo.

Per maggiori informazioni ci potete contattare all’indirizzo formazione@acons.it

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