Il decreto legislativo n. 184 del 22/11/2023 che recepisce la direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo in materia di assicurazione della responsabilità civile degli autoveicoli, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.290 lo scorso 13 dicembre.
Il decreto introduce alcune modifiche sostanziali al Codice della Strada e al Codice delle Assicurazioni Private per adattarli alle norme UE.
L’Art. 2 riguarda infatti le “Modifiche al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”, estendendo l’obbligo di assicurazione RCA a tutti i veicoli “qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell’incidente” a prescindere:
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dalle caratteristiche del veicolo;
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dal terreno su cui è utilizzato (area pubblica, privata o soggetta a restrizioni);
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dal fatto che sia fermo o in movimento.
Già alcune Assicurazioni stanno mettendosi in contatto con propri clienti per estendere la RCA (auto) anche ai carrelli elevatori, in virtù della nuova definizione di veicolo ovvero:
“qualsiasi mezzo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia” con le seguenti caratteristiche:
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una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h;
oppure
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un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h.
Il vigente Codice della Strada considera veicolo anche le macchine operatrici, come ad esempio il carrello elevatore (veicolo destinato alla movimentazione di cose).
Inoltre l’obbligo è legato all’utilizzo e non più a dove viene utilizzato, anche se pertinenza privata.
Spesso le RCT/O (responsabilità civile aziendale) hanno una clausola di esclusione generale in cui sono esclusi tutti i danni rientranti ai sensi della legge sulla obbligatorietà assicurazione RCA, per cui potrebbe accadere che eventuali incidenti/infortuni causati con utilizzo di carrello elevatori, non siano coperti dall’assicurazione aziendale e pertanto, se non si sia attivata quella obbligatoria RCA, potrebbe essere chiamato in causa il proprietario (e forse in solido l’utilizzatore).
Il nostro consiglio è quello di valutare assieme al vostro assicuratore, sia RCT aziendale, sia RC Auto, gli effetti di tale novità legislativa.
Per qualsiasi informazione potete contattarci all’indirizzo info@acons.it
