Il Nuovo Accordo in materia di salute e sicurezza sul lavoro introduce molte importanti novità sull’organizzazione e la gestione dei corsi di formazione obbligatori. Rappresenta un ulteriore passo avanti nel lungo processo che vuole rendere la formazione sulla sicurezza sul lavoro più omogenea, controllabile ed efficace.
Il Nuovo Accordo del 17 aprile 2025 accorpa e sostituisce integralmente i seguenti accordi attuativi del D.Lgs 81/08:
- Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, repertorio atti n. 221/CSR – individuazione della durata e dei contenuti minimi della formazione per lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione
- Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, repertorio atti n. 223/CSR – corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
- Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, repertorio atti n. 53/CSR – individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché modalità, durata e contenuti minimi della formazione
- Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, repertorio atti n. 128/CSR – criteri per la formazione dei responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione
- Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012, repertorio atti n. 153/CSR – linee applicative degli accordi del 21 dicembre 2011, recanti chiarimenti e indicazioni operative sugli articoli 34 e 37 del D.Lgs. 81/2008.
Per le Imprese gli aspetti maggiormente rilevanti sono:
FORMAZIONE del DATORE LAVORO
Entro i prossimi due anni i datori di lavoro dovranno partecipare a un corso di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (16 ore). Per i datori di lavoro operanti nei cantieri temporanei o mobili è previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore.
Il datore di lavoro può rivestire il ruolo di soggetto formatore nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, nel rispetto di quanto previsto dal nuovo Accordo. Se in possesso dei requisiti, può svolgere anche il ruolo di docente, sempre ed esclusivamente nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti.
OBBLIGO DI FORMAZIONE PRIMA DELL’INIZIO DELLE ATTIVITÀ
I lavoratori devono aver completato il corso di formazione in materia di salute e sicurezza, prima di essere assegnati alla propria mansione lavorativa.
ATTESTATI PER I PARTECIPANTI
Concluso il corso, i partecipanti hanno diritto al rilascio dell’attestato da parte dell’ente formatore, contenente gli elementi minimi descritti nel nuovo Accordo.
Gli attestati rilasciati sono validi su tutto il territorio nazionale.
GESTIONE DEL FASCICOLO: IL RUOLO FONDAMENTALE DEL SOGGETTO FORMATORE
Il soggetto formatore provvede alla custodia e all’archiviazione della documentazione denominata ‘Fascicolo Corso’.
Tale documentazione deve essere conservata presso il soggetto formatore per almeno dieci anni.
3 NUOVE ATTREZZATURE
Il nuovo Accordo amplia l’elenco delle attrezzature per le quali è richiesta l’abilitazione all’uso:
- Carroponte: dieci ore o undici ore
- Macchine raccoglifrutta (CRF): otto ore
- Caricatori per la movimentazione di materiali (CMM): otto ore
NOVITA’ CORSI DI AGGIORNAMENTO
Preposti: l’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza biennale. Attrezzature: gli aggiornamenti devono essere effettuati con cadenza quinquennale, con obbligo di prova pratica, e non possono essere svolti esclusivamente in aula.
ALTRO
Il modulo aggiuntivo “Cantieri”, della durata di 6 ore, è obbligatorio per i datori di lavoro e i dirigenti delle imprese affidatarie che operano in cantieri temporanei o mobili.
In assenza di aggiornamenti per un periodo di dieci anni, il corso dovrà essere integralmente ripetuto.
Non è consentito l’utilizzo dello smartphone per lo svolgimento dei corsi di formazione in e-learning e FAD.
Per ricevere una consulenza sullo stato della formazione nella tua azienda scrivi a formazione@acons.it
