1. La novità normativa in sintesi
Con la Legge 11 marzo 2026 n. 34 (pubblicata in G.U. n. 68 del 23 marzo 2026 e in vigore dal 7 aprile 2026), il legislatore ha introdotto una modifica diretta al Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008), inserendo il nuovo comma 7-bis all’articolo 3.
La norma stabilisce che per tutta l’attività lavorativa svolta in modalità agile in luoghi non nella disponibilità giuridica del datore di lavoro (abitazione, coworking, altri luoghi scelti dal dipendente), gli obblighi di sicurezza sono assolti mediante la consegna di una
informativa scritta annuale sui rischi generali e specifici, da consegnare al lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) con cadenza almeno annuale.
La sanzione per omessa consegna, prevista dal modificato art. 55 c. 5 lett. c) D.Lgs. 81/2008, è oggi:
⚠ Arresto da 2 a 4 mesi oppure ammenda da € 1.708,61 a € 7.403,96 La sanzione scatta per la sola mancata consegna, a prescindere dall’eventuale accadimento di infortuni. Si applica a tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni.
2. Chi è interessato
La norma si applica a tutte le aziende che abbiano stipulato, o intendano stipulare, accordi individuali di lavoro agile ai sensi della L. 81/2017. Il numero di dipendenti o la dimensione dell’impresa non rilevano. È sufficiente la presenza di un solo lavoratore in smart working.
3. Cosa occorre fare — adempimenti richiesti
Per essere conformi alla normativa, ogni azienda con lavoratori agili deve provvedere a:
1. Redigere l’informativa scritta sui rischi
2. Consegnarla a ogni singolo lavoratore agile e al RLS, conservando prova documentale della consegna (firma, PEC, ricevuta email, piattaforma HR).
3. Aggiornare il DVR con una specifica sezione dedicata alla valutazione dei rischi del lavoro agile (art. 28 D.Lgs. 81/2008).
4. Ripetere la consegna almeno annualmente o al variare delle condizioni di lavoro.
5. Dotare i lavoratori di una checklist di autocontrollo della postazione da compilare al primo accesso a ogni nuovo luogo di lavoro agile.
4. I documenti allegati e come utilizzarli
A supporto della presente circolare, ACONS ha predisposto tre documenti operativi pronti all’uso. Di seguito le istruzioni per ciascuno.
| Allegato | Documento | A cosa serve | Cosa fare |
| 1 | Informativa Salute e Sicurezza — Lavoro Agile | Documento obbligatorio ex art. 3 c. 7-bis D.Lgs. 81/2008. Copre tutti i rischi (VDT, ergonomia, elettrico, incendio, stress, emergenze). Contiene la dichiarazione di ricezione con triplice firma. | 1. Inserire i dati aziendali (ragione sociale, RSPP, RLS, MC). 2. Inserire i dati del lavoratore 3. Stampare e far firmare 4. Consegnare copia al RLS 5. Conservare l’originale firmato nel fascicolo del lavoratore 6. Ripetere annualmente |
| 2 | Appendice al DVR — Valutazione Rischi Lavoro Agile | Integrazione obbligatoria del DVR ex art. 28 D.Lgs. 81/2008. Contiene la matrice P×D su 10 rischi specifici con misure di prevenzione, rischio residuo, responsabile e scadenza. | 1. Far sottoscrivere da DL, RSPP, RLS e MC. 2. Allegare al DVR vigente come revisione. 3. Aggiornare al variare delle condizioni. |
| 3 | Checklist Autocontrollo Postazione Lavoro Agile | Strumento operativo da consegnare al lavoratore. 38 voci suddivise in 7 aree (ambiente, illuminazione, elettrico, incendio, VDT, attrezzature, psicosociale). Esito finale con tre livelli di idoneità. | 1. Consegnare al lavoratore insieme all’informativa (All. 1) 2. Il lavoratore compila e firma prima di iniziare l’attività in ogni nuovo luogo. 3. In caso di esito NON IDONEO, il lavoratore non inizia l’attività e contatta il DL. 4. Conservare copia firmata per ogni luogo attivato. |
5. Scadenze e priorità
| Scadenza | Adempimento | Priorità |
| Immediata (già in vigore dal 7 aprile 2026) | Consegna Informativa (All. 1) a tutti i lavoratori agili già attivi + al RLS | URGENTE |
| Entro 30 giorni | Integrazione DVR con Appendice (All. 2) + firma di tutte le parti | ALTA |
| Entro 30 giorni | Distribuzione Checklist postazione (All. 3) a tutti i lavoratori agili | ALTA |
| Annualmente | Rinnovo informativa + aggiornamento DVR se necessario | ORDINARIA |
| Ad ogni nuovo accordo agile | Consegna All. 1 e All. 3 al nuovo lavoratore prima dell’avvio | ORDINARIA |
6. Smart working e infortuni sul lavoro
Il lavoratore agile è coperto dall’assicurazione INAIL durante tutta la prestazione lavorativa, anche se svolta al di fuori dei locali aziendali. Tuttavia non ogni incidente che accade durante lo smart working costituisce automaticamente infortunio sul lavoro. La distinzione è disciplinata dall’art. 23 della L. 81/2017 e dall’orientamento consolidato dell’INAIL.
| ✅ SI configura infortunio sul lavoro se l’evento accade: Durante lo svolgimento effettivo dell’attività lavorativa (es. mentre si lavora al PC, si partecipa a una riunione, si usa la stampante) Durante gli spostamenti necessari alla prestazione (es. raggiungere un luogo di coworking o recarsi in azienda per una riunione): infortunio in itinere Durante una pausa fisiologica breve e necessaria (es. recarsi al bagno, bere dell’acqua), se strettamente connessa all’attività lavorativa In qualsiasi luogo idoneo scelto dal lavoratore, purché la prestazione fosse in corso nell’orario di lavoro concordato | ❌ NON si configura infortunio sul lavoro se l’evento accade: Durante attività personali o domestiche prive di connessione causale con la prestazione (es. cadere mentre si cucina, farsi male durante attività ricreative) Fuori dall’orario di lavoro concordato nell’accordo di lavoro agile, anche se il lavoratore stava autonomamente lavorando Durante spostamenti personali non necessari alla prestazione (es. recarsi a fare la spesa durante la giornata lavorativa) In un luogo chiaramente inidoneo o pericoloso scelto dal lavoratore in contrasto con le indicazioni ricevute nell’informativa aziendale |
Il criterio chiave è la “connessione causale”: l’evento deve essere occorso mentre il lavoratore stava compiendo qualcosa funzionalmente ricollegabile alla prestazione lavorativa.
Cosa deve fare il datore di lavoro in caso di infortunio in smart working: ricevuta la comunicazione dal lavoratore, procedere alla denuncia INAIL nei termini di legge (2 giorni per infortuni con prognosi superiore a 3 giorni, 24 ore in caso di morte o pericolo di vita) esattamente come per gli infortuni in sede. L’obbligo non si riduce perché l’evento è avvenuto a domicilio.
7. Come procedere
I tre documenti allegati sono pronti all’uso.
Personalizzazione necessaria: inserire ragione sociale, dati del lavoratore, nominativi RSPP/RLS/MC e date. Per l’Appendice DVR (All. 2), verificare che i valori di probabilità e danno riflettano la realtà specifica dell’azienda.
Supporto ACONS: per assistenza nella personalizzazione, per la verifica della conformità del DVR o per qualsiasi dubbio applicativo, contattare il proprio referente ACONS.
Restiamo a disposizione per ogni chiarimento o per supportarvi nell’adeguamento documentale. È nell’interesse di tutti gestire questo adempimento con la dovuta tempestività, considerata la natura penale della sanzione applicabile.
Allegati:
All. 1 — Informativa Salute e Sicurezza Lavoro Agile
All. 2 — Appendice DVR Valutazione Rischi Lavoro Agile
All. 3 — Checklist Autocontrollo Postazione Lavoro Agile
Per maggiori info
tel. 0458601168
