Nuovi obblighi in materia di sicurezza per il lavoro agile (Smart Working) — Legge 11 marzo 2026 n. 34 — Adempimenti immediati

1. La novità normativa in sintesi

Con la Legge 11 marzo 2026 n. 34 (pubblicata in G.U. n. 68 del 23 marzo 2026 e in vigore dal 7 aprile 2026), il legislatore ha introdotto una modifica diretta al Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008), inserendo il nuovo comma 7-bis all’articolo 3.

La norma stabilisce che per tutta l’attività lavorativa svolta in modalità agile in luoghi non nella disponibilità giuridica del datore di lavoro (abitazione, coworking, altri luoghi scelti dal dipendente), gli obblighi di sicurezza sono assolti mediante la consegna di una

La sanzione per omessa consegna, prevista dal modificato art. 55 c. 5 lett. c) D.Lgs. 81/2008, è oggi:

2. Chi è interessato

La norma si applica a tutte le aziende che abbiano stipulato, o intendano stipulare, accordi individuali di lavoro agile ai sensi della L. 81/2017. Il numero di dipendenti o la dimensione dell’impresa non rilevano. È sufficiente la presenza di un solo lavoratore in smart working.

3. Cosa occorre fare — adempimenti richiesti

Per essere conformi alla normativa, ogni azienda con lavoratori agili deve provvedere a:

1. Redigere l’informativa scritta sui rischi

2. Consegnarla a ogni singolo lavoratore agile e al RLS, conservando prova documentale della consegna (firma, PEC, ricevuta email, piattaforma HR).

3. Aggiornare il DVR con una specifica sezione dedicata alla valutazione dei rischi del lavoro agile (art. 28 D.Lgs. 81/2008).

4. Ripetere la consegna almeno annualmente o al variare delle condizioni di lavoro.

5. Dotare i lavoratori di una checklist di autocontrollo della postazione da compilare al primo accesso a ogni nuovo luogo di lavoro agile.

4. I documenti allegati e come utilizzarli

A supporto della presente circolare, ACONS ha predisposto tre documenti operativi pronti all’uso. Di seguito le istruzioni per ciascuno.

AllegatoDocumentoA cosa serveCosa fare
1Informativa Salute e Sicurezza — Lavoro AgileDocumento obbligatorio ex art. 3 c. 7-bis D.Lgs. 81/2008. Copre tutti i rischi (VDT, ergonomia, elettrico, incendio, stress, emergenze). Contiene la dichiarazione di ricezione con triplice firma.1. Inserire i dati aziendali (ragione sociale, RSPP, RLS, MC). 2. Inserire i dati del lavoratore 3. Stampare e far firmare 4. Consegnare copia al RLS 5. Conservare l’originale firmato nel fascicolo del lavoratore 6. Ripetere annualmente
2Appendice al DVR — Valutazione Rischi Lavoro AgileIntegrazione obbligatoria del DVR ex art. 28 D.Lgs. 81/2008. Contiene la matrice P×D su 10 rischi specifici con misure di prevenzione, rischio residuo, responsabile e scadenza.1. Far sottoscrivere da DL, RSPP, RLS e MC. 2. Allegare al DVR vigente come revisione. 3. Aggiornare al variare delle condizioni.
3Checklist Autocontrollo Postazione Lavoro AgileStrumento operativo da consegnare al lavoratore. 38 voci suddivise in 7 aree (ambiente, illuminazione, elettrico, incendio, VDT, attrezzature, psicosociale). Esito finale con tre livelli di idoneità.1. Consegnare al lavoratore insieme all’informativa (All. 1) 2. Il lavoratore compila e firma prima di iniziare l’attività in ogni nuovo luogo. 3. In caso di esito NON IDONEO, il lavoratore non inizia l’attività e contatta il DL. 4. Conservare copia firmata per ogni luogo attivato.

5. Scadenze e priorità

ScadenzaAdempimentoPriorità
Immediata (già in vigore dal 7 aprile 2026)Consegna Informativa (All. 1) a tutti i lavoratori agili già attivi + al RLSURGENTE
Entro 30 giorniIntegrazione DVR con Appendice (All. 2) + firma di tutte le partiALTA
Entro 30 giorniDistribuzione Checklist postazione (All. 3) a tutti i lavoratori agiliALTA
AnnualmenteRinnovo informativa + aggiornamento DVR se necessarioORDINARIA
Ad ogni nuovo accordo agileConsegna All. 1 e All. 3 al nuovo lavoratore prima dell’avvioORDINARIA

6. Smart working e infortuni sul lavoro

Il lavoratore agile è coperto dall’assicurazione INAIL durante tutta la prestazione lavorativa, anche se svolta al di fuori dei locali aziendali. Tuttavia non ogni incidente che accade durante lo smart working costituisce automaticamente infortunio sul lavoro. La distinzione è disciplinata dall’art. 23 della L. 81/2017 e dall’orientamento consolidato dell’INAIL.

✅  SI configura infortunio sul lavoro se l’evento accade: Durante lo svolgimento effettivo dell’attività lavorativa (es. mentre si lavora al PC, si partecipa a una riunione, si usa la stampante)
Durante gli spostamenti necessari alla prestazione (es. raggiungere un luogo di coworking o recarsi in azienda per una riunione): infortunio in itinere
Durante una pausa fisiologica breve e necessaria (es. recarsi al bagno, bere dell’acqua), se strettamente connessa all’attività lavorativa
In qualsiasi luogo idoneo scelto dal lavoratore, purché la prestazione fosse in corso nell’orario di lavoro concordato
❌  NON si configura infortunio sul lavoro se l’evento accade: Durante attività personali o domestiche prive di connessione causale con la prestazione (es. cadere mentre si cucina, farsi male durante attività ricreative)
Fuori dall’orario di lavoro concordato nell’accordo di lavoro agile, anche se il lavoratore stava autonomamente lavorando
Durante spostamenti personali non necessari alla prestazione (es. recarsi a fare la spesa durante la giornata lavorativa)
In un luogo chiaramente inidoneo o pericoloso scelto dal lavoratore in contrasto con le indicazioni ricevute nell’informativa aziendale

Il criterio chiave è la “connessione causale”: l’evento deve essere occorso mentre il lavoratore stava compiendo qualcosa funzionalmente ricollegabile alla prestazione lavorativa.

Cosa deve fare il datore di lavoro in caso di infortunio in smart working: ricevuta la comunicazione dal lavoratore, procedere alla denuncia INAIL nei termini di legge (2 giorni per infortuni con prognosi superiore a 3 giorni, 24 ore in caso di morte o pericolo di vita) esattamente come per gli infortuni in sede. L’obbligo non si riduce perché l’evento è avvenuto a domicilio.

7. Come procedere

I tre documenti allegati sono pronti all’uso.

Personalizzazione necessaria: inserire ragione sociale, dati del lavoratore, nominativi RSPP/RLS/MC e date. Per l’Appendice DVR (All. 2), verificare che i valori di probabilità e danno riflettano la realtà specifica dell’azienda.

Supporto ACONS: per assistenza nella personalizzazione, per la verifica della conformità del DVR o per qualsiasi dubbio applicativo, contattare il proprio referente ACONS.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento o per supportarvi nell’adeguamento documentale. È nell’interesse di tutti gestire questo adempimento con la dovuta tempestività, considerata la natura penale della sanzione applicabile.

Allegati:

All. 1 — Informativa Salute e Sicurezza Lavoro Agile

All. 2 — Appendice DVR Valutazione Rischi Lavoro Agile

All. 3 — Checklist Autocontrollo Postazione Lavoro Agile

Per maggiori info

tel. 0458601168

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